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Preamble

812.212.22OOMedFederal Office Ordinance1 gen 2002Fonte originale

Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio dell’Istituto), visti gli articoli 11 capoverso 4, 17 capoverso 2, 60 e 72a capoverso 1 lettera k della legge del 15 dicembre 20001sugli agenti terapeutici (LATer);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19952sugli ostacoli tecnici al commercio,3 ordina:

Footnotes

  1. RS 812.21

  2. RS 946.51

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del Consiglio dell’Istituto del 7 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3621).

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