814.201OPAcFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
Indennità nel singolo caso per la ricerca delle cause dell’insufficiente qualità di un’acqua importante al fine di stabilire le misure di risanamento (art. 64 cpv. 1 LPAc) sono accordate qualora tali progetti interessino lo stato dell’acqua in questione e dei suoi affluenti.
Le indennità per gli studi di base ammontano al 30 per cento dei costi computabili e quelle per la compilazione di inventari cantonali degli impianti per l’approvvigionamento in acqua nonché delle falde freatiche (art. 64 cpv. 3 LPAc) al 40 per cento di tali costi.
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