818.101.1OEpFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
I medici cantonali sono preposti all’accettazione delle dichiarazioni secondo gli articoli 6–9. Controllano che le dichiarazioni siano complete e, se necessario, richiedono i dati necessari. Per l’esercito, il medico in capo è preposto all’accettazione e al controllo delle dichiarazioni.1
Se dopo il ricevimento della dichiarazione di referti delle analisi di laboratorio (art. 8) non è pervenuta alcuna dichiarazione di referti clinici (art. 6) il medico cantonale o il medico in capo dell’esercito la richiede. Chiede inoltre le dichiarazioni complementari di referti clinici (art. 7).
Se le dichiarazioni di cui agli articoli 6–8 sono trasmesse per via elettronica, l’UFSP controlla la correttezza del numero AVS.2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 790). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 790). ↩
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