818.101.1OEpFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
I medici cantonali inoltrano all’UFSP le dichiarazioni entro i termini previsti e, se necessario, informano i medici cantonali di altri Cantoni.
Nel loro Cantone provvedono al reciproco scambio di osservazioni con il chimico cantonale, il veterinario cantonale, il farmacista cantonale e altre autorità cantonali nell’ambito della protezione della popolazione o dei servizi di salvataggio.
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