818.101.1OEpFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
La dichiarazione complementare di referti clinici di medici, ospedali o altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario è effettuata per fornire informazioni sul decorso di una malattia trasmissibile e sui provvedimenti adottati.
Contiene, a seconda dell’agente patogeno, le seguenti informazioni:
diagnosi e comparsa;
in merito al decorso: indicazioni su complicanze, ricoveri ospedalieri e decessi;
risultati della cura;
provvedimenti adottati;
in merito alla persona in questione:
1. nome, cognome, indirizzo e numero di telefono, se necessari ai fini dei provvedimenti di cui agli articoli 15 e 33–38 LEp, altrimenti solo le iniziali del nome e del cognome e il luogo di domicilio; se la persona non è domiciliata in Svizzera, il luogo di dimora,
1bis.1 numero AVS, se la dichiarazione è trasmessa per via elettronica,
2. data di nascita,
3. sesso;
f. i dati di contatto del medico, dell’ospedale, dell’organo dell’ospedale secondo l’articolo 12 capoverso 2 o dell’istituzione pubblica o privata del settore sanitario.
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 790). ↩
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