818.101.1OEpFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
La dichiarazione di referti delle analisi condotte da laboratori pubblici o privati contiene, a seconda dell’agente patogeno, le seguenti informazioni:
in merito al risultato: prova di laboratorio con un’interpretazione e una caratterizzazione dell’agente patogeno compreso tipo, sottotipo e profilo di resistenza;
in merito all’analisi: materiale di analisi, data della prova, data del prelievo e metodo seguito nel test;
data del decesso e dell’autopsia;
luogo del prelievo in caso di un campione ambientale;
in merito alla persona in questione:
1. nome, cognome, indirizzo e numero di telefono, se necessari ai fini dei provvedimenti di cui agli articoli 15 e 33–38 LEp, altrimenti solo le iniziali del nome e del cognome e il luogo di domicilio,
2. data di nascita,
3. sesso;
f. i dati di contatto del medico committente;
g. i dati di contatto del laboratorio.
1 numero AVS, se la dichiarazione è trasmessa per via elettronica,
I laboratori comunicano periodicamente all’UFSP una statistica di tutti i risultati delle osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione. Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) stabilisce il contenuto della statistica in riferimento ai singoli agenti patogeni.
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 790). ↩
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