818.101.1OEpFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
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È responsabile del sistema d’informazione. In un regolamento per il trattamento dei dati stabilisce in particolare i provvedimenti necessari a garantire la protezione e la sicurezza dei dati.
Le autorità esecutive che utilizzano il sistema d’informazione sono responsabili nel loro ambito dell’attuazione dei provvedimenti di cui al capoverso 2. I Cantoni adottano provvedimenti organizzativi e tecnici per impedire ogni trattamento non autorizzato nonché la sottrazione dei dati.
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