818.101.1OEpFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Il sistema d’informazione si compone:
del sistema «dichiarazioni»;
del modulo «gestione dei contatti».
Il modulo «gestione dei contatti» è integrato come modulo a sé stante nel Sistema d’informazione e d’impiego del Servizio sanitario coordinato di cui all’articolo 35 dell’ordinanza del 16 dicembre 20091sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS.2
Il sistema «dichiarazioni» contiene i dati sulle osservazioni soggette all’obbligo di dichiarazione.
Il modulo «gestione dei contatti» contiene i dati di persone che sono malate, sospette malate, contagiate o sospette contagiate o che espellono agenti patogeni; contiene inoltre i dati delle persone con cui sono venute a contatto.