818.101.1OEpFederal Council Ordinance1 gen 2016Fonte originale
Nel sistema «dichiarazioni» l’UFSP registra tutti i dati rilevati secondo gli articoli 6–9 e comunicati all’UFSP.1
Può registrare anche i risultati delle indagini epidemiologiche (art. 17) e i dati sulla diagnostica di riferimento (art. 23 e 24).
I medici cantonali registrano nel sistema «dichiarazioni» i seguenti dati sulle persone che sono malate, sospette malate, contagiate o sospette contagiate oppure che espellono agenti patogeni:
i provvedimenti adottati per la prevenzione delle malattie trasmissibili e la lotta contro di esse (art. 13);
i risultati delle indagini epidemiologiche (art. 15);
le aggiunte e le modifiche dei dati di cui all’articolo 12.
Per identificare medici, ospedali e altre istituzioni pubbliche o private del settore sanitario nonché laboratori pubblici o privati soggetti all’obbligo di dichiarazione, il sistema «dichiarazioni» utilizza l’IDI del registro IDI e il numero RIS del Registro delle imprese e degli stabilimenti.2
L’UFSP mette l’IDI e il numero RIS a disposizione delle persone soggette all’obbligo di dichiarazione.3
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 790). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 790). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 790). ↩
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