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Art. 10

822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

(art. 3 lett. d LL)

  1. L’attività scientifica comprende la ricerca e l’insegnamento. Un’attività scientifica sussiste allorquando il lavoratore dispone di ampia libertà riguardo agli obiettivi, all’esecuzione e alla ripartizione del lavoro.
  2. Per ricerca si intendono la ricerca di base e la ricerca applicata ma non la loro applicazione nella pratica come lo sviluppo e la produzione.
  3. Il personale tecnico e il personale amministrativo impegnato nella ricerca soggiacciono alle disposizioni sulla durata del lavoro e del riposo della legge e delle sue ordinanze.

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