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Art. 12

822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

(art. 3 lett. e LL)

  1. .1
  2. Sono considerate educatori le persone con una formazione pedagogica specializzata riconosciuta o con una formazione di base e una formazione complementare equivalenti.
  3. Sono considerate assistenti sociali le persone con una formazione specializzata a indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico riconosciuta o con una formazione e un perfezionamento equivalenti.

Footnotes

  1. Abrogato dal n. I dell’O del 7 apr. 2004, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2411).

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