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Art. 30

822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

(art. 25 e 26 LL)

  1. Il lavoro notturno durante più di sei settimane e fino a 12 settimane al massimo senza alternanza con il lavoro diurno conformemente all’articolo 25 capoverso 3 della legge è ammesso purché:1
    1. 2 esso sia indispensabile per ragioni aziendali o la maggioranza dei lavoratori interessati chieda per scritto di rinunciare all’alternanza tra lavoro diurno e notturno poiché tale alternanza non è per loro accettabile, in particolare per ragioni personali o familiari;
    2. il lavoratore abbia dato il suo consenso per scritto; e
    3. nello spazio di 24 settimane, i periodi di lavoro diurno abbiano complessivamente almeno la stessa durata dei periodi di lavoro notturno.
  2. Il lavoro notturno durante più di 12 settimane senza alternanza conformemente all’articolo 25 capoverso 3 della legge è ammesso purché:
    1. esso sia indispensabile per ragioni aziendali o la maggioranza dei lavoratori interessati chieda per scritto di rinunciare all’alternanza tra lavoro diurno e notturno poiché tale alternanza non è per loro accettabile, in particolare per ragioni personali o familiari;
    2. il lavoratore abbia dato il suo consenso per scritto; e
    3. i presupposti giusta l’articolo 29 capoverso 1 lettere a–d siano adempiuti.3
    a. si tratta di un lavoro notturno per il quale non esiste un lavoro diurno e serale corrispondente; oppure b. nel mercato del lavoro ordinario non può essere reclutato sufficiente personale qualificato per costituire squadre da impiegare in alternanza.4
  3. Vi è indispensabilità per ragioni aziendali secondo i capoversi 1 lettera a e 2 lettera a se:
  4. I lavoratori che effettuano lavoro notturno conformemente al capoverso 2: a. possono essere impiegati al massimo: 1. cinque notti su sette consecutive; oppure 2. sei notti su nove consecutive; e b. non possono svolgere lavoro straordinario giusta l’articolo 25 durante i loro giorni di congedo*.*
  5. I presupposti e le condizioni di cui ai capoversi 1–3 non sono applicabili ai lavoratori che svolgono lavoro notturno regolare al massimo durante un’ora situata all’inizio o al termine del lavoro notturno fra le 05.00 e le 06.00 o fra le 23.00 e le 24.00.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3111).

  2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3111).

  3. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3111).

  4. Introdotto dal n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3111).

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