(art. 17b cpv. 3 e 4, art. 26 LL)
- Il datore di lavoro non è tenuto ad accordare tempo di riposo supplementare giusta l’articolo 17b capoverso 3 lettere a e b della legge se, in base al sistema di orario di lavoro dell’azienda, la durata della settimana lavorativa per un lavoratore a tempo pieno non supera:
- 35 ore, incluse le pause, con una durata media delle squadre ridotta a 7 ore;
- 36 ore, dedotte le pause, nel caso della settimana di quattro giorni.
- Un sistema di orario di lavoro è considerato proprio dell’azienda se è applicato integralmente in tutta l’azienda o in una parte dell’azienda chiaramente delimitata.
- Sono considerati equivalenti altri tempi di riposo compensativi nell’ambito di contratti collettivi di lavoro o di disposizioni di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 17b capoverso 3 lettera c della legge, se il rispettivo contratto collettivo di lavoro o l’atto di diritto pubblico applicabile prevede regole compensative:
- che accordano specialmente al lavoratore occupato durante la notte un supplemento di tempo libero in compensazione del lavoro svolto; e
- la cui durata complessiva equivale al tempo di riposo supplementare del 10 per cento.