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Art. 34

822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

(art. 25, 6 cpv. 2 e 26 LL)

  1. Sussiste lavoro a squadre quando è previsto l’intervento scaglionato e alternato di due o più gruppi di lavoratori allo stesso posto di lavoro secondo un orario determinato.
  2. Nell’organizzazione del lavoro a squadre occorre tenere conto delle conoscenze acquisite nei campi della medicina del lavoro e delle scienze del lavoro.
  3. In caso di lavoro diurno a due squadre che non cade di notte, la durata di una squadra non può superare 11 ore, pause incluse. Il lavoro straordinario giusta l’articolo 25 è ammesso solo nei giorni feriali abitualmente liberi, sempreché non coincidano con un periodo di riposo o un periodo di riposo compensativo.
  4. In caso di sistemi di organizzazione del tempo di lavoro a tre o più squadre che prevedono la partecipazione del lavoratore a tutte le squadre, vale quanto segue:
    1. la durata di una squadra non può superare 10 ore, pause incluse;
    2. 1 la rotazione delle squadre si effettua dal mattino verso la sera e dalla sera verso la notte (rotazione in avanti); una rotazione in senso inverso è ammessa solo in via eccezionale, se la maggioranza dei lavoratori interessati ne fa richiesta scritta;
    3. il lavoro straordinario giusta l’articolo 25 è ammesso solo in giorni feriali abitualmente liberi, sempreché non coincidano con un periodo di riposo o di riposo compensativo legale.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 ott. 2008, in vigore dal 1° dic. 2008 (RU 2008 5181).

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