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Art. 39

822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

(art. 10, 17, 19, 25, e 24 cpv. 5 in relazione con l’art. 26 LL)

  1. Gli articoli 37 e 38 non sono applicabili ai lavoratori occupati in un sistema di lavoro continuo che partecipano solo ad alcune squadre o che intervengono solo alcuni giorni.
  2. L’occupazione di lavoratori in squadre durante il fine settimana fra il giovedì sera (alle 20.00) e il lunedì mattina (dalle 05.00 alle 07.00) è ammessa purché:
    1. i lavoratori, fatta eccezione per casi eccezionali quali le sostituzioni in caso di ferie, durante il restante periodo della settimana non esercitino altra attività lucrativa quali lavoratori;
    2. 1 nessuna squadra imponga al lavoratore più di 10 ore di lavoro su un periodo di 12 ore; un lavoratore che svolge in una notte 10 ore di lavoro su un periodo di 12 ore può essere occupato al massimo per tre notti;
    3. la durata del riposo giornaliero di 11 ore non sia ridotta;
    4. il lavoratore non sia chiamato a svolgere lavoro straordinario giusta l’articolo 25; e
    5. il lavoratore disponga di almeno cinque giornate libere che cadono di domenica nel corso di un anno civile.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 set. 2020, in vigore dal 1° nov. 2020 (RU 2020 4135).

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