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Art. 71

822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

(art. 48 e 6 cpv. 3 LL)

  1. I lavoratori o i loro rappresentanti nell’azienda devono essere informati preventivamente riguardo alle ispezioni dell’autorità d’esecuzione e, se lo desiderano, devono essere invitati in forma appropriata a partecipare alle inchieste o alle ispezioni aziendali di tale autorità. Lo stesso vale anche nel caso di ispezioni non annunciate.
  2. Il datore di lavoro deve comunicare ai lavoratori o ai loro rappresentanti nell’azienda le istruzioni impartite dall’autorità d’esecuzione.

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