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Art. 81

822.111OLL 1Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

(art. 43 LL)

  1. La Commissione federale del lavoro è composta di 19 membri. Vi sono rappresentati:
    1. i Cantoni con due membri;
    2. gli ambienti scientifici con due membri;
    3. le associazioni padronali e dei lavoratori, entrambe con sette membri;
    4. le organizzazioni femminili con un membro.1
  2. La presidenza è assunta dal direttore della Direzione del lavoro della SECO o dal suo supplente.
  3. I membri sono eletti per la corrispondente durata del periodo amministrativo applicabile alle autorità federali.
  4. Per l’esame di determinati problemi, la Commissione può costituire sottocommissioni e ricorrere a periti.
  5. Il regolamento interno è emanato dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, d’intesa con la Commissione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 6 lug. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3381).

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