822.112OLL 2Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
In caso di lavoro notturno, la durata del lavoro giornaliero per singolo lavoratore adulto non può superare nove ore e deve essere compresa in uno spazio di 12 ore, pause incluse. Al lavoratore va garantito un riposo giornaliero di 12 ore e un riposo settimanale di 48 ore consecutive.
Il lavoro notturno può essere compreso in uno spazio di 12 ore se è seguito da un periodo di riposo di almeno 12 ore, se è disponibile un luogo per coricarsi e se:
la durata del lavoro è di dieci ore al massimo ed è costituita in gran parte da tempo di presenza; o
il lavoro effettivo dura otto ore al massimo; in tal caso le 12 ore sono interamente considerate tempo di lavoro.1
In caso di lavoro notturno che inizia dopo le 04.00 o finisce prima delle 01.00, la durata del lavoro giornaliero è compresa in uno spazio di 17 ore al massimo. Se il lavoro giornaliero inizia prima delle 05.00 o termina dopo le 24.00, la durata minima del riposo giornaliero è di almeno 12 ore nella media di una settimana civile. In questo caso, la durata del riposo giornaliero fra due periodi di lavoro è di almeno otto ore.
In caso di lavoro notturno, la durata del lavoro giornaliero può ammontare al massimo a 11 ore in uno spazio di 13 ore a condizione che non superi nove ore nella media di una settimana civile.
Il lavoro notturno non alternato a un lavoro diurno può essere svolto per un massimo di sei notti su sette notti consecutive, purché la settimana di cinque giorni sia garantita nella media dell’anno civile.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6549). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.