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Art. 26a

822.112OLL 2Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
  1. Alle aziende nelle stazioni e negli aeroporti ai sensi dell’articolo 27 capoverso 1terdella legge e alle persone in esse occupate per il servizio alla clientela si applicano l’articolo 4 capoverso 2 per tutta la domenica, nonché gli articoli 8 capoverso 1, 12 capoverso 2 e 14 capoverso 1.
  2. Il DEFR stabilisce le stazioni e gli aeroporti secondo il capoverso 1. A tal riguardo si applica quanto segue:1
    1. le stazioni devono realizzare con il traffico viaggiatori una cifra d’affari annua di almeno 20 milioni di franchi oppure rivestire una notevole importanza sul piano regionale;
    2. gli aeroporti devono avere un traffico di linea.
  3. Prima di stabilire le stazioni e gli aeroporti, il DEFR2consulta:
    1. per le stazioni la cui cifra d’affari annua realizzata con il traffico viaggiatori ammonta ad almeno 20 milioni di franchi: l’impresa ferroviaria;
    2. per le stazioni con una notevole importanza sul piano regionale: l’impresa ferroviaria e il Cantone interessato;
    3. per gli aeroporti: il gestore dell’aeroporto.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 669).

  2. La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4037), con effetto dal 1° gen. 2013.

1 commentary

N1.Orientamenti SECO per stazioni e aeroporti ai sensi dell'art. 26a OLL 2

L'orientamento del SECO è determinante ai fini dell'applicazione dell'art. 26a cpv. 2 OLL 2 e contiene indicazioni su quali stazioni ferroviarie (ad es. come centri del trasporto pubblico a causa dell'elevato traffico viaggiatori) e quali aeroporti possano essere presi in considerazione.

Zu den betreffenden Aufgaben zählen nach der Wegleitung des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) zum Arbeitsgesetz und zu den Verordnungen 1 und 2 "insbesondere die Bewachung von Örtlichkeiten, Gebäuden, Personen und Gegenständen sowie Einsätze in der Verkehrslenkung und -überwachung, im Ordnungsdienst oder bei Veranstaltungen (z. B. Sportveranstaltungen, Messen, Ausstellungen, Konzerten)", wobei es sich hierbei um die Haupttätigkeit der am Sonntag beschäftigten bzw. zu beschäftigenden arbeitnehmenden Personen handeln muss (SECO, Arbeitsgesetz – Wegleitung zum Gesetz und zu den Verordnungen 1 und 2 [Wegleitung SECO], Stand: April 2022 [abrufbar unter www.seco.admin.ch > Arbeit > Arbeitsgesetz und Verordnungen > Wegleitungen zum Arbeitsgesetz und seinen Verordnungen], Art. 45 ArGV 2; vgl. zur Massgeblichkeit der Wegleitung BGr, 16. Januar 2007, 2A.211/2006, E. 3.2). Unmittelbar aus Art. 27 ArG ergibt sich sodann namentlich, dass in Verkaufsstellen und Dienstleistungsbetrieben in Bahnhöfen, welche auf Grund des grossen Reiseverkehrs Zentren des öffentlichen Verkehrs sind, sowie in Flughäfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sonntags beschäftigt werden dürfen (Abs. 1ter; vgl. auch § 26a Abs. 2 ArGV 2).

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