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Art. 12

822.112OLL 2Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
  1. Il lavoratore beneficia di almeno 26 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell’anno. Nel corso di un trimestre civile deve essere tuttavia garantita almeno una domenica libera. 1bis. Il lavoratore beneficia di almeno 18 domeniche libere per anno civile, sempre che almeno 12 volte nel corso dell’anno civile sia stato accordato un riposo settimanale minimo di 59 ore consecutive. Queste 59 ore comprendono il riposo giornaliero, il sabato e la domenica interi. Le domeniche libere possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell’anno.1
  2. Il lavoratore beneficia di almeno 12 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell’anno. Nella settimana in cui lavora la domenica o in quella successiva, al lavoratore è accordato immediatamente dopo il riposo giornaliero un riposo settimanale di 36 ore consecutive.2 2bis. Il lavoratore beneficia di almeno 12 domeniche libere per anno civile. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell’anno. Nella settimana in cui lavora la domenica o in quella successiva, al lavoratore è accordato un riposo settimanale di 47 ore consecutive oppure di due volte 35 ore consecutive.3
  3. Se il lavoratore beneficia della settimana di cinque giorni nella media dell’anno civile, il numero delle domeniche libere può essere ridotto a quattro. Esse possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell’anno.

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 giu. 2013, in vigore dal 1° ago. 2013 (RU 2013 2119).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 101).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 ago. 2016 (RU 2016 2949). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 feb. 2022, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 101).

1 commentary

N1.Mezze giornate di riposo nelle imprese stagionali

OLL 2 art. 12 n. 1 Secondo la prassi pertinente e il L‑GAV, previo consenso del collaboratore, nelle imprese stagionali possono essere concesse mezze giornate di riposo per un periodo massimo di 12 settimane consecutive.

Laut Art. 12 Abs. 3 ArGV 2 kann die Anzahl freier Sonntage bis auf vier herabgesetzt werden, wenn im Durchschnitt des Kalenderjahres die Fünf-Tage-Woche gewährt wird. Gemäss Art. 15 Ziff. 4 L-GAV gelten Arbeitsstunden, welche über die vereinbarte durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit hinaus geleistet werden, als Überstunden. Sie sind innert nützlicher Frist durch Freizeit gleicher Dauer zu kompensieren oder zu bezahlen. Art. 16 L-GAV regelt die Ruhetage. Die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter hat Anspruch auf 2 Ruhetage pro Woche. Die wöchentliche Ruhezeit ist nach Möglichkeit zusammenhängend zu gewähren (Art. 16 Ziff. 1 L-GAV). Pro Woche ist mindestens ein ganzer Ruhetag zu gewähren. Für den ganzen Ruhetag sind im Anschluss an die Nachtruhe mindestens 24 aufeinanderfolgende freie Stunden gewähren. Die übrige Ruhezeit kann auch in halben Tagen gewährt werden. Im Einverständnis mit dem Mitarbeiter können halbe Ruhetage für längstens 4 Wochen, in Saisonbetrieben für längstens 12 Wochen, zusammenhängend gewährt werden.

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