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Art. 14

822.112OLL 2Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
  1. La semigiornata libera settimanale può essere accordata in forma cumulata per un periodo di otto settimane al massimo.
  2. La semigiornata libera settimanale può essere accordata in forma cumulata per un periodo di 12 settimane al massimo nelle aziende soggette a forti fluttuazioni stagionali. 2bis. La semigiornata libera settimanale si considera accordata se restano otto ore libere tra le 12.00 e le 22.00.1
  3. La semigiornata libera settimanale può essere ridotta da otto a sei ore consecutive. Essa deve essere accordata il mattino fino alle 12.00 o il pomeriggio al più tardi a partire dalle 14.30 fino al più tardi alle 20.30. La perdita di ore di riposo dovuta alla riduzione deve essere accordata in blocco entro sei mesi.2

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 15 ott. 2023 (RU 2023 489).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 941).

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