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Art. 16

822.112OLL 2Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
  1. Alle case e agli internati e ai lavoratori in essi occupati per assistere gli ospiti si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché gli articoli 7 capoverso 2, 8 capoverso 1, 9, 10 capoverso 2, 12 capoverso 2 e 14 capoverso 1.1
  2. Sono considerati case e internati gli ospizi per bambini, le case di educazione, le case per apprendisti, le case di formazione e di preparazione professionale, le case per anziani, le case di cura, i cronicari, i ricoveri e gli asili per bisognosi.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6549).

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