822.112OLL 2Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
Sono considerate piccole aziende artigianali (art. 27 cpv. 1bisdella legge) le aziende nelle quali, oltre al datore di lavoro, sono occupate non più di quattro persone indipendentemente dal loro grado d’occupazione.
Vi è necessità (art. 27 cpv. 1bisdella legge) se:
un’azienda appartiene a una delle categorie di aziende elencate nella sezione 3 della presente ordinanza; o
le condizioni di cui all’articolo 28 dell’ordinanza 1 del 10 maggio 20001concernente la legge sul lavoro sono adempiute.