822.112OLL 2Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
Nelle aziende delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e per i lavoratori adulti in esse occupati in attività relative a un progetto o soggette a scadenza legate a tali tecnologie la durata del lavoro diurno e serale del singolo lavoratore può essere estesa fino a un massimo di 17 ore, incluse le pause e lo straordinario:
nel quadro di una collaborazione internazionale che prevede, in particolare, orari di lavoro diversi per le persone coinvolte; o
per attività urgenti e non prevedibili.
Il riposo giornaliero dei lavoratori di cui al capoverso 1:
deve essere di almeno nove ore e raggiungere, nella media di quattro settimane, 11 ore;
può, se le circostanze di lavoro non consentono un’altra organizzazione, essere interrotto; in questo caso si applica per analogia l’articolo 19 capoverso 3 dell’ordinanza 1 del 10 maggio 20001concernente la legge sul lavoro.
Sono considerate aziende delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione le aziende che forniscono a terzi prodotti o servizi legati a tali tecnologie, come lo sviluppo, la modifica, la verifica e la manutenzione di software, la pianificazione e la progettazione di sistemi informatici che integrano tecnologie hardware, software e della comunicazione, nonché la gestione e l’utilizzo sul posto di tali sistemi informatici o di altre strutture di elaborazione dei dati per un cliente.