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Art. 34

822.112OLL 2Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

Ai lavoratori occupati nelle banche, nel commercio di valori mobiliari, nelle infrastrutture del mercato finanziario e nelle loro società fondate in comune si applica l’articolo 4 per tutta la notte e per i giorni festivi legali che cadono in un giorno lavorativo, sempreché il lavoro notturno e festivo siano necessari per garantire senza interruzione il funzionamento dei sistemi del traffico dei pagamenti, del commercio di valori mobiliari e degli svolgimenti delle transazioni internazionali.

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