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Art. 44

822.112OLL 2Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
  1. Ai musei e alle aziende d’esposizione e alle persone in esse occupate per il servizio alla cassa, agli stand di vendita e al guardaroba, per le visite guidate, la sorveglianza e la manutenzione tecnica si applicano l’articolo 4 capoverso 2 per tutta la domenica, nonché gli articoli 12 capoverso 2 e 13.
  2. Sono considerati musei e aziende d’esposizione le aziende che organizzano esposizioni culturali.

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