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Art. 46

822.112OLL 2Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

Alle aziende del settore automobilistico e ai lavoratori in esse occupati si applica l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, sempreché siano occupati nell’approvvigionamento dei veicoli con carburante e offrano servizio di assistenza in caso di panne, servizio di rimorchio e di riparazione.

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