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Art. 51

822.112OLL 2Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale

Alle aziende di pulizia e ai lavoratori in esse occupati per le attività di pulizia si applicano l’articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, nonché l’articolo 12 capoverso 1, purché l’intervento:

  1. debba necessariamente svolgersi di notte o la domenica per il buon funzionamento dell’azienda che li impiega; e
  2. si svolga in un’azienda:

1. assoggettata alla presente ordinanza,

2. titolare di un permesso che la autorizzi a ricorrere a un sistema di organizzazione del tempo di lavoro di 24 ore su 24, 7 giorni su 7, o

3. per la quale il lavoro notturno e domenicale è previsto da una legge.

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