822.112OLL 2Federal Council Ordinance1 ago 2000Fonte originale
Il singolo lavoratore può essere di picchetto o effettuare interventi di picchetto per al massimo sette giorni nello spazio di quattro settimane. Non è obbligatorio accordare il periodo di due settimane esente da servizi di picchetto di cui all’articolo 14 capoverso 2 dell’ordinanza 1 del 10 maggio 20001concernente la legge sul lavoro.
I lavoratori possono essere di picchetto o effettuare interventi di picchetto per al massimo dieci giorni nello spazio di quattro settimane, purché:
si tratti di un’azienda situata in una regione periferica o di un’azienda specializzata in cui non sia disponibile personale a sufficienza per un servizio di picchetto di cui al capoverso 1; e
il numero dei servizi di picchetto con intervento effettivo non superi i sette al mese nella media dell’anno civile.
Nelle notti di picchetto il riposo giornaliero può essere ridotto a nove ore, a condizione che nella media di due settimane sia di 12 ore.