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Art. 35a

823.11LCFederal Act1 lug 1991Fonte originale
  1. Ai fini della collaborazione interistituzionale prevista nell’articolo 85f LADI1, gli uffici di orientamento professionale, i servizi sociali dei Cantoni e dei Comuni, gli organi di esecuzione delle leggi cantonali di aiuto ai disoccupati, dell’assicurazione invalidità, dell’assicurazione contro le malattie e della legislazione sull’asilo, le autorità cantonali incaricate della formazione professionale, l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, nonché altre istituzioni private o pubbliche importanti per la reintegrazione degli assicurati possono essere autorizzati nel caso specifico a consultare i dati utili del sistema d’informazione se:2
    1. la persona interessata riceve prestazioni da uno di questi organi e dà il suo consenso; e
    2. gli organi menzionati accordano la reciprocità agli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione.3
    a. non vi si opponga alcun interesse privato preponderante; e b. le informazioni e i documenti sono utilizzati nei casi in cui non è ancora stabilito in modo chiaro qual è l’organo che assicura il finanziamento: 1. per decidere qual è il provvedimento di reintegrazione adeguato per l’interessato, e 2. per stabilire le pretese dell’interessato nei confronti dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicurazione invalidità.4
  2. Gli organi di esecuzione dell’assicurazione contro la disoccupazione e gli uffici dell’assicurazione invalidità sono reciprocamente esonerati dall’obbligo del segreto nell’ambito della collaborazione interistituzionale nella misura in cui:
  3. Lo scambio di dati ai sensi del capoverso 1bispuò aver luogo anche senza il consenso dell’interessato e, in casi specifici, anche oralmente. Occorre in seguito informare l’interessato sullo scambio di dati e sul suo contenuto.5
  4. I collocatori privati che dispongono di un’autorizzazione di collocamento possono accedere ai dati del sistema d’informazione mediante un’adeguata procedura di richiamo. A tal fine i dati devono essere resi anonimi. L’obbligo d’anonimato viene meno soltanto se la persona in cerca di lavoro dà il proprio consenso scritto.

Footnotes

  1. RS 837.0

  2. Nuovo testo giusta l’all. della LF del 14 giu. 2024 (Sistema di rimborso delle casse di disoccupazione), in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 764;FF 2023 2862).

  3. Nuovo testo giusta la cifra II della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728;FF 2001 1967).

  4. Introdotto dalla cifra II della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728;FF 2001 1967).

  5. Introdotto dalla cifra II della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728;FF 2001 1967).

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