831.461.3OPP 3Federal Council Ordinance1 gen 1987Fonte originale
Nel proprio regolamento l’istituto della previdenza individuale vincolata può riservarsi di ridurre o rifiutare la prestazione in favore di un beneficiario nel caso in cui venga a conoscenza del fatto che questi ha causato volontariamente la morte dell’intestatario della previdenza.
La prestazione divenuta disponibile è attribuita ai beneficiari successivi nell’ordine previsto nell’articolo 2.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.