831.461.3OPP 3Federal Council Ordinance1 gen 1987Fonte originale
I fondi della convenzione di previdenza vincolata possono essere investiti sotto forma di depositi a risparmio (conti) presso una banca sottoposta alla legge dell’8 novembre 19341sulle banche o, nel caso del risparmio vincolato a investimenti (risparmio in titoli), con l’intermediazione di una siffatta banca.
I fondi investiti a proprio nome da una fondazione bancaria presso una banca sono considerati depositi a risparmio di ogni singolo intestatario della previdenza ai sensi della legge dell’8 novembre 1934 sulle banche.
Gli articoli 49–58 dell’ordinanza del 18 aprile 19842sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OPP 2) si applicano per analogia all’investimento dei fondi della convenzione di previdenza vincolata sotto forma di risparmio in titoli. In deroga alla presente disposizione, tutti i fondi possono essere investiti in prodotti con garanzia del capitale o in obbligazioni con debitori che presentano un’elevata solvibilità. Non sono ammessi gli investimenti in fondi riservati a investitori qualificati (L-QIF) e in investimenti collettivi di capitale esteri che non sono assoggettati a una vigilanza estera.3