831.461.3OPP 3Federal Council Ordinance1 gen 1987Fonte originale
Gli istituti della previdenza individuale vincolata devono indicare nei loro documenti i dati rilevanti per la previdenza, in particolare:
l’ammontare dei contributi versati secondo l’articolo 7 capoverso 1 e la data della ricezione del pagamento;
l’ammontare dei contributi versati a titolo di riscatto e la data della ricezione del pagamento nonché l’importo delle lacune contributive compensate con i riscatti;
la riscossione di una prestazione di vecchiaia secondo l’articolo 3 capoverso 1.
Sono tenuti a conservare i documenti per dieci anni a contare dallo scioglimento del rapporto di previdenza.
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