L’assicuratore che intende partecipare a un’altra impresa deve comunicarlo all’autorità di vigilanza se la partecipazione raggiunge o supera il 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto dell’altra impresa.
Chiunque intende partecipare direttamente o indirettamente a un assicuratore deve comunicarlo all’autorità di vigilanza se la partecipazione raggiunge o supera il 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto dell’assicuratore.
Chiunque intende ridurre la propria partecipazione a un assicuratore sotto le soglie del 10, 20, 33 o 50 per cento del capitale o dei diritti di voto oppure intende modificare la partecipazione in modo tale che l’assicuratore cessi di essere sua filiale, deve comunicarlo all’autorità di vigilanza.
L’autorità di vigilanza può proibire o subordinare a condizioni una partecipazione che può pregiudicare, per il suo genere e la sua entità, l’assicuratore o gli interessi degli assicurati.
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