L’assicuratore che intende modificare la propria struttura giuridica o effettuare un trasferimento di patrimonio secondo la legge del 3 ottobre 20031sulla fusione deve comunicarlo all’autorità di vigilanza.
Entro otto settimane dalla comunicazione, l’autorità di vigilanza può proibire o subordinare a condizioni una modifica che può pregiudicare, per il suo genere e la sua entità, l’assicuratore o gli interessi degli assicurati.
Se è basato su un accordo contrattuale, il trasferimento totale o parziale dell’effettivo degli assicurati a un altro assicuratore richiede l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza. Quest’ultima autorizza il trasferimento se gli interessi degli assicurati sono tutelati nel loro insieme.