Gli assicuratori possono concludere un accordo che disciplini:
la pubblicità telefonica;
la rinuncia alle prestazioni dei call center;
il divieto di pubblicità telefonica rivolta alle persone che non sono mai state assicurate presso di loro o che non lo sono più da tempo;
la formazione degli intermediari assicurativi;
la limitazione della rimunerazione dell’attività degli intermediari assicurativi;
la redazione e la firma di un verbale per i colloqui di consulenza.
Su richiesta degli assicuratori che rappresentano insieme almeno il 66 per cento degli assicurati, il Consiglio federale può, per via di ordinanza, conferire carattere obbligatorio generale al disciplinamento dei punti di cui al capoverso 1 lettere c–f. Il disciplinamento dev’essere conforme alla legislazione e l’importo della rimunerazione di cui al capoverso 1 lettera e dev’essere stabilito secondo le regole dell’economia. Prima di conferire il carattere di obbligatorietà il Consiglio federale sente gli assicuratori.
Il Consiglio federale determina nell’ordinanza di cui al capoverso 2 le infrazioni penali al disciplinamento a cui è stato conferito carattere obbligatorio.
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