I membri degli organi d’amministrazione e di direzione di un assicuratore o dell’istituzione comune devono godere di buona reputazione e offrire la garanzia di un’attività irreprensibile.
Il Consiglio federale stabilisce le qualifiche professionali che tali persone devono avere.
Chi presiede l’organo d’amministrazione non può essere allo stesso tempo presidente dell’organo di direzione.
Il Consiglio federale emana disposizioni sulla dichiarazione delle relazioni d’interesse e sulla prevenzione dei conflitti d’interessi.
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