gli assicuratori di cui all’articolo 2 con almeno un numero d’assicurati pari a quello minimo stabilito dal Consiglio federale;
gli assicuratori privati autorizzati ad esercitare la riassicurazione conformemente alla LSA1(riassicuratori privati).
I riassicuratori devono:
rivestire la forma giuridica della società anonima, della società cooperativa, dell’associazione o della fondazione;
avere sede in Svizzera;
disporre di un’organizzazione e di una gestione garanti dell’osservanza delle prescrizioni legali;
essere sempre in grado di soddisfare gli obblighi finanziari e in particolare, in qualità di cassa malati, disporre di sufficienti riserve o, in qualità di riassicuratore privato, di adempiere le esigenze finanziarie secondo la LSA;
disporre di un ufficio di revisione esterno abilitato.