L’istituzione comune assume, attingendo dal fondo per i casi d’insolvenza, l’importo che manca all’assicuratore insolvente per il pagamento delle prestazioni legali. Queste comprendono:
i costi delle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie;
le prestazioni dell’assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera;
1 le tasse di rischio ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LAMal2;
le spese amministrative legate alla concessione delle prestazioni di cui alle lettere a–c.
L’istituzione comune stabilisce di volta in volta il modo appropriato di fornire le prestazioni.
Comunica costantemente all’amministrazione della liquidazione o del fallimento l’ammontare delle prestazioni assunte dal fondo per i casi d’insolvenza. Le prestazioni comunicate sono trattate come crediti della liquidazione e del fallimento.
Footnotes
Nuovo testo giusta l’art. 60, in vigore dal 1° gen. 2017. ↩