L’istituzione comune è surrogata, fino all’ammontare delle prestazioni legali di cui il fondo per i casi d’insolvenza si è fatto carico, nei diritti dell’assicuratore insolvente nei confronti di un organo o un terzo responsabile dell’insolvenza dell’assicuratore. Fa valere i propri crediti nella procedura di fallimento.
Se vi sono più responsabili, questi rispondono in solido per le pretese di regresso dell’istituzione comune.
Ai diritti passati all’istituzione comune sono applicabili i termini di prescrizione applicabili nei confronti dell’assicuratore. Per il diritto di regresso dell’istituzione comune, i termini decorrono soltanto dal momento in cui essa è venuta a conoscenza delle prestazioni che è chiamata ad erogare e della persona soggetta all’obbligo del risarcimento.
La somma ricavata, dedotte le spese di incasso, serve a coprire l’importo di cui il fondo per i casi d’insolvenza si è fatto carico secondo l’articolo 51. L’eccedenza è versata nella massa fallimentare.
Le pretese che non passano all’istituzione comune rimangono nella massa fallimentare.
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