Per i servizi di cui all’articolo 30 capoverso 1bisdella legge militare del 3 febbraio 19951, il diritto all’indennità dopo la scuola reclute è retto dall’articolo 9; per tutti i rimanenti servizi esso è retto dall’articolo 10. L’articolo 16 capoverso 1 non è applicabile.