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LIPG art. 16r n. 2 Se il beneficio è richiesto da entrambi i genitori, ciascuno ha di norma diritto al massimo alla metà delle indennità giornaliere disponibili. In caso di sovrapposizione con un'indennità di maternità finora percepita, l'indennità giornaliera per l'assistenza è almeno pari all'importo dell'indennità di maternità precedentemente corrisposta. Il pagamento delle indennità giornaliere per l'assistenza ha priorità rispetto ad altre indennità giornaliere ovvero alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, dell'assicurazione per l'invalidità, dell'assicurazione contro gli infortuni e dell'assicurazione militare.
“2 Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera. 3 Il diritto nasce se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 16n. 4 Il diritto si estingue: a. alla scadenza del termine quadro; o b. dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliere. 5 Il diritto si estingue prima se le condizioni non sono più soddisfatte; tuttavia non si estingue prima se il figlio diviene maggiorenne durante il termine quadro.” L’art. 16q LIPG si riferisce alla forma e al numero delle indennità giornaliere: " 1 L’indennità di assistenza è versata sotto forma di indennità giornaliera. 2 Entro il termine quadro sussiste il diritto a 98 indennità giornaliere al massimo. 3 Per ogni cinque indennità giornaliere ne sono versate due supplementari. 4 Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto al massimo alla metà delle indennità giornaliere. Possono concordare una ripartizione diversa.” Secondo l’art. 16r LIPG riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità: " 1 L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità di assistenza. 2 All’accertamento del reddito di cui al capoverso 1 è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1. 3 All’importo massimo è applicabile per analogia l’articolo 16f.” Giusta l’art. 16s LIPG che definisce il rapporto con le prestazioni di altre assicurazioni sociali: " 1 Il versamento dell’indennità di assistenza è prioritario rispetto alle indennità giornaliere o alle prestazioni delle seguenti assicurazioni sociali: a. assicurazione contro la disoccupazione; b. assicurazione per l’invalidità; c. assicurazione contro gli infortuni; d. assicurazione militare. 2 Se fino all’inizio del diritto all’indennità di assistenza vi era un diritto a un’indennità giornaliera in virtù dell’articolo 16b (n.d.r. indennità di maternità) o di una delle leggi seguenti, l’indennità di assistenza corrisponde almeno all’indennità giornaliera versata precedentemente: a.”
“2 Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera. 3 Il diritto nasce se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 16n. 4 Il diritto si estingue: a. alla scadenza del termine quadro; o b. dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliere. 5 Il diritto si estingue prima se le condizioni non sono più soddisfatte; tuttavia non si estingue prima se il figlio diviene maggiorenne durante il termine quadro.” L’art. 16q LIPG si riferisce alla forma e al numero delle indennità giornaliere: " 1 L’indennità di assistenza è versata sotto forma di indennità giornaliera. 2 Entro il termine quadro sussiste il diritto a 98 indennità giornaliere al massimo. 3 Per ogni cinque indennità giornaliere ne sono versate due supplementari. 4 Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto al massimo alla metà delle indennità giornaliere. Possono concordare una ripartizione diversa.” Secondo l’art. 16r LIPG riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità: " 1 L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità di assistenza. 2 All’accertamento del reddito di cui al capoverso 1 è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1. 3 All’importo massimo è applicabile per analogia l’articolo 16f.” Giusta l’art. 16s LIPG che definisce il rapporto con le prestazioni di altre assicurazioni sociali: " 1 Il versamento dell’indennità di assistenza è prioritario rispetto alle indennità giornaliere o alle prestazioni delle seguenti assicurazioni sociali: a. assicurazione contro la disoccupazione; b. assicurazione per l’invalidità; c. assicurazione contro gli infortuni; d. assicurazione militare. 2 Se fino all’inizio del diritto all’indennità di assistenza vi era un diritto a un’indennità giornaliera in virtù dell’articolo 16b (n.d.r. indennità di maternità) o di una delle leggi seguenti, l’indennità di assistenza corrisponde almeno all’indennità giornaliera versata precedentemente: a.”
LIPG art. 16r n. 1 L'indennità giornaliera è pari all'80 % del reddito medio da attività lucrativa percepito prima dell'inizio del diritto. Ai fini dell'accertamento di tale reddito si appliÊ per analogia l'art. 11 cpv. 1; per l'importo massimo si appliÊ per analogia l'art. 16f.
“2 Il termine quadro decorre dal giorno per il quale è versata la prima indennità giornaliera. 3 Il diritto nasce se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 16n. 4 Il diritto si estingue: a. alla scadenza del termine quadro; o b. dopo la riscossione del numero massimo di indennità giornaliere. 5 Il diritto si estingue prima se le condizioni non sono più soddisfatte; tuttavia non si estingue prima se il figlio diviene maggiorenne durante il termine quadro.” L’art. 16q LIPG si riferisce alla forma e al numero delle indennità giornaliere: " 1 L’indennità di assistenza è versata sotto forma di indennità giornaliera. 2 Entro il termine quadro sussiste il diritto a 98 indennità giornaliere al massimo. 3 Per ogni cinque indennità giornaliere ne sono versate due supplementari. 4 Se entrambi i genitori esercitano un’attività lucrativa, ognuno di loro ha diritto al massimo alla metà delle indennità giornaliere. Possono concordare una ripartizione diversa.” Secondo l’art. 16r LIPG riguardante l’importo e il calcolo dell’indennità: " 1 L’indennità giornaliera ammonta all’80 per cento del reddito medio conseguito prima dell’inizio del diritto all’indennità di assistenza. 2 All’accertamento del reddito di cui al capoverso 1 è applicabile per analogia l’articolo 11 capoverso 1. 3 All’importo massimo è applicabile per analogia l’articolo 16f.” Giusta l’art. 16s LIPG che definisce il rapporto con le prestazioni di altre assicurazioni sociali: " 1 Il versamento dell’indennità di assistenza è prioritario rispetto alle indennità giornaliere o alle prestazioni delle seguenti assicurazioni sociali: a. assicurazione contro la disoccupazione; b. assicurazione per l’invalidità; c. assicurazione contro gli infortuni; d. assicurazione militare. 2 Se fino all’inizio del diritto all’indennità di assistenza vi era un diritto a un’indennità giornaliera in virtù dell’articolo 16b (n.d.r. indennità di maternità) o di una delle leggi seguenti, l’indennità di assistenza corrisponde almeno all’indennità giornaliera versata precedentemente: a.”
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