Se l’altro genitore muore nei sei mesi dopo la nascita del figlio, la madre ha diritto a 14 indennità giornaliere supplementari per i giorni di congedo presi. Tali indennità giornaliere possono essere riscosse entro un termine quadro di sei mesi a decorrere dal giorno successivo al decesso.
Al versamento delle indennità giornaliere è applicabile per analogia l’articolo 16k capoversi 3 e 4.
All’estinzione del diritto è applicabile per analogia l’articolo 16j capoverso 3 lettere a–d.
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