Le persone prestanti servizio possono esercitare il loro diritto all’indennità per il tramite di un sistema d’informazione gestito dall’Ufficio centrale di compensazione.
Nel sistema d’informazione sono trattati i dati personali e i dati concernenti persone giuridiche necessari per l’esercizio del diritto all’indennità. Essi sono forniti dalla persona prestante servizio o attinti da uno dei sistemi d’informazione o registri seguenti:
il registro dello stato civile di cui all’articolo 39 del Codice civile1;
il sistema nazionale d’informazione per lo sport di cui alla sezione 3 (art. 8–12) della legge federale del 19 giugno 20152sui sistemi d’informazione della Confederazione nel campo dello sport;
il registro d’identificazione delle imprese di cui all’articolo 6 della legge federale del 18 giugno 20103sul numero d’identificazione delle imprese;
il Sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA) e il sistema d’informazione per l’amministrazione dei servizi di cui al capitolo 2 sezione 1 (art. 12–17) rispettivamente al capitolo 3 sezione 3 (art. 84–89) della legge federale del 3 ottobre 20084sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS;
il sistema d’informazione di cui all’articolo 80 della legge del 6 ottobre 19955sul servizio civile;
il registro degli assicurati di cui all’articolo 49d della legge federale del 20 dicembre 19466sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti;
il registro degli assegni familiari di cui al capitolo 3a (art. 21a –21e ) della legge del 24 marzo 20067sugli assegni familiari.
L’Ufficio centrale di compensazione comunica i dati registrati nel sistema d’informazione alle casse di compensazione AVS competenti.
Il Consiglio federale disciplina:
la responsabilità in materia di protezione dei dati;