910.17OCSCFederal Council Ordinance1 gen 2014Fonte originale
Le competenti autorità cantonali provvedono affinché i dati relativi ai controlli vengano registrati o trasferiti nel sistema d’informazione centrale ai sensi dell’articolo 165d della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura.
Su indicazione dell’UFAG, il Cantone redige ogni anno un rapporto sulla sua attività di vigilanza giusta l’articolo 15.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 18 ott. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6079). ↩
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