910.17OCSCFederal Council Ordinance1 gen 2014Fonte originale
Se le condizioni inerenti alla prova che le esigenze ecologiche sono rispettate non sono adempiute o la domanda è inoltrata tardivamente per cause di forza maggiore, il Cantone può rinunciare alla riduzione o al diniego dei contributi per singole colture.
Sono considerati casi di forza maggiore, in particolare:
il decesso del gestore;
l’espropriazione di una gran parte della superficie dell’azienda, se l’espropriazione non poteva essere prevista al momento dell’inoltro della domanda di contributi;
una grave catastrofe naturale o una catastrofe la cui causa non è imputabile al gestore e che provoca considerevoli danni alla superficie dell’azienda.
Il gestore deve comunicare per scritto all’autorità cantonale competente i casi di forza maggiore, allegando le corrispondenti prove, entro dieci giorni da quando ne viene a conoscenza.
I Cantoni disciplinano la procedura.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.