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Commenti: Art. 25 | Omnilex
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OCSC · Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale e il supplemento per i cereali
Art. 25
Art. 20 a 24
Art. 26
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Art. 25
Art. 20 a 24
Art. 26
910.17
OCSC
Federal Council Ordinance
1 gen 2014
Fonte originale
L’UFAG esegue la presente ordinanza, nella misura in cui i Cantoni non siano stati incaricati della sua esecuzione.
Vigila sull’esecuzione nei Cantoni
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