Non sono concessi crediti di investimento inferiori a 20 000 franchi. I crediti di investimento concessi contemporaneamente per diversi provvedimenti vengono sommati.
Se è concesso contemporaneamente un contributo di cui alla presente ordinanza, possono essere concessi anche crediti di investimento inferiori a 20 000 franchi.
I crediti di investimento sono concessi per:
il finanziamento parziale del progetto;
l’agevolazione del finanziamento nella fase di costruzione (credito di costruzione);
il finanziamento dei costi residui dopo la fase di costruzione (credito di consolidamento).
I crediti di costruzione e di consolidamento sono concessi soltanto per provvedimento collettivi.
I crediti di costruzione e di consolidamento non sono concessi contemporaneamente per lo stesso progetto. Se per un progetto vengono concessi consecutivamente più crediti di costruzione, questi devono essere computati.
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