I crediti di investimento devono essere concessi con garanzie reali, purché queste non siano escluse.
Se il beneficiario del credito non può trasferire al Cantone un pegno immobiliare esistente, il Cantone è autorizzato a ordinare, con la decisione di concessione del credito, la costituzione di un pegno immobiliare. Tale decisione vale come prova per l’Ufficio del registro fondiario ai fini dell’iscrizione del pegno immobiliare nel registro fondiario.
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