I crediti di investimento devono essere rimborsati al più tardi 20 anni, il credito di investimento per l’aiuto iniziale al più tardi 14 anni dopo il pagamento finale. Il termine inizia a decorrere al più tardi due anni dopo il primo pagamento parziale.
Il Cantone fissa il termine per il rimborso entro i termini di cui al capoverso 1.
In caso di difficoltà finanziarie, il beneficiario del credito può chiedere al Cantone un differimento del primo rimborso o una sospensione del rimborso. Va rispettato il termine di rimborso massimo di cui al capoverso 1.
Un credito di costruzione deve essere rimborsato entro tre anni. Per provvedimenti realizzati a tappe il termine di rimborso decorre dall’inizio dell’ultima tappa.
Il Cantone può computare i rimborsi annui nei contributi di cui alla presente ordinanza e all’ordinanza del 23 ottobre 20131sui pagamenti diretti (OPD).